IL LAVORO “AGILE”

E’ di grande attualità, nel dibattito pubblico, la nuova forma di lavoro cosiddetto “agile” o anche chiamato “smart working”.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato, disciplinata con accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, che si svolge con le seguenti modalità:

• esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
• possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici, di proprietà del lavoratore o del datore di lavoro, per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

Preme evidenziare che il lavoro agile non si configura come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalità organizzativa utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con le sue caratteristiche.
Tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato può essere stabilita tra le parti anche conforme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

L’accordo relativo allo svolgimento della prestazione lavorativa con le modalità del lavoro agile deve:

• essere stipulato in forma scritta, ai fini della regolarità amministrativa e della prova;
• nel contratto deve essere data indicazione:

  • delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali (es.: alcune mattine al mese, due ore al giorno, tutti i pomeriggi, etc.)
  • le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
  • l’esercizio del potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della Legge n. 300/1970 relativo agli impianti audiovisivi e agli altri strumenti di controllo dell’attività lavorativa;
  • i tempi di riposo del lavoratore;
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione;
    le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (c.d. “diritto alla disconnessione”);

In caso di ricorso al lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta da cui risultino i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione.
Il datore di lavoro, inoltre, è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il lavoratore, invece, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, il lavoratore ha diritto:

• alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali;
• alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello (variabile) prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, qualora il luogo di svolgimento della prestazione sia stato scelto in base ad esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e la scelta risponda a criteri di ragionevolezza.