Trento, 19/06/2026
Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni.
1. TRASPARENZA E PARITÀ RETRIBUTIVA DI GENERE
Il 7 giugno 2026 è entrato in vigore il decreto di recepimento di una recente Direttiva UE, volto a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
I principi cardine delle nuove disposizioni
- Sistemi di inquadramento aziendali: I sistemi di classificazione retributiva devono basarsi su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, garantendo la parità retributiva per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
- Presunzione di conformità: L’applicazione di un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale costituisce una presunzione di conformità al principio di parità retributiva e di trasparenza.
Obblighi per tutti i datori di lavoro
Nelle selezioni del personale:
- È obbligatorio fornire ai candidati/e indicazioni in merito alla retribuzione iniziale.
- È vietato adottare procedure di selezione con criteri discriminatori.
- Non potranno essere acquisite informazioni sulle retribuzioni percepite dai candidati/e nei precedenti o attuali rapporti lavorativi.
In generale:
- I dipendenti avranno la possibilità di domandare, una volta all’anno, informazioni per iscritto relativamente ai livelli retributivi medi distinti per sesso.
- I datori di lavoro devono informare annualmente i lavoratori del loro diritto a ricevere tali informazioni.
Datori di lavoro con più di 50 dipendenti
Saranno tenuti a informare i lavoratori circa:
- Il processo attraverso il quale il lavoratore passa a un livello di retribuzione più alto.
- I criteri sulla progressione retributiva (che includono le prestazioni individuali, lo sviluppo delle competenze e l’anzianità).
Datori di lavoro con più di 100 dipendenti
- È stabilito l’obbligo di fornire all’Organismo di Monitoraggio dati disaggregati e analitici relativamente ai trattamenti retributivi.
- È previsto l’obbligo di confronto con i Rappresentanti Sindacali in caso di divario retributivo di genere superiore al 5%.
2. DECRETO LAVORO: SALARIO GIUSTO
In relazione al pubblico dibattito sul “salario giusto” o “salario minimo”, il governo è intervenuto con la previsione di specifici principi normativi.
Criteri e vincoli
- Nessun salario orario minimo fisso: Non viene stabilito per legge un salario minimo orario valido per tutti.
- Definizione di “salario giusto”: Il salario giusto è quello stabilito dai contratti collettivi (CCNL) stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuati considerando:
- Il settore e la categoria produttiva di riferimento.
- L’attività principale o prevalente esercitata.
- La dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro.
- Incentivi alle assunzioni: Tutti gli incentivi occupazionali devono rispettare le norme in materia di “salario giusto”.
Aumenti salariali automatici
In caso di mancato rinnovo di un contratto collettivo entro i primi 12 mesi successivi alla scadenza, i lavoratori avranno diritto a un aumento automatico pari al 30% della variazione dell’indice dei prezzi (inflazione).
Considerazioni e Rischi dello Studio
- Scelta del CCNL: Poiché tutto ruota attorno al “giusto” contratto collettivo, in assenza di criteri certi per l’identificazione dei contratti conformi, si segnala che l’applicazione di CCNL diversi da quelli stipulati da CGIL, CISL e UIL comporta rischi significativi.
- Settore di appartenenza: Esiste un rischio analogo nell’applicare contratti collettivi non corrispondenti al reale settore di appartenenza (ad es. applicare il CCNL artigiano a un’azienda industriale).
- Provincia Autonoma di Trento: Si ricorda che le norme locali vincolano gli incentivi e i contributi provinciali all’applicazione di contratti collettivi inseriti in una specifica lista ufficiale.
3. NOVITÀ IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Silenzio-assenso: adesione automatica
Dal 1° luglio 2026, il datore di lavoro dovrà iscrivere automaticamente i lavoratori di prima assunzione alla previdenza complementare. Il meccanismo prevede:
- L’adesione al fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato.
- Il trasferimento alla forma pensionistica del fondo dell’intero TFR, oltre alla contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Nota: Il lavoratore ha 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per manifestare formalmente la propria volontà di non aderire o di conferire il TFR a un’altra forma pensionistica.
Aumento del limite di deduzione fiscale
Dal 1° luglio 2026, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare viene elevato a euro 5.300.
Agevolazione per i lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni non abbiano versato contributi fino alla soglia dei 5.300 euro deducibili, potranno recuperare la differenza nei 20 anni successivi, deducendo contributi fino a euro 7.950,00 all’anno (entro un determinato limite massimo complessivo).
Nuove regole per favorire l’adesione
- Prestazione in capitale: Aumentata dal 50% al 60% la quota massima di prestazione erogabile sotto forma di capitale al momento del pensionamento.
- Riscatto totale: Se la rendita vitalizia alla data del pensionamento dovesse risultare particolarmente bassa (secondo parametri recentemente alleggeriti), il lavoratore avrà il diritto di riscattare l’intera prestazione maturata in un’unica soluzione di capitale.
4. ALTRE DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI
Nuova disciplina INPS sulla dilazione dei debiti contributivi
Una recente Circolare INPS ha delineato le nuove regole di dettaglio per la rateizzazione dei debiti:
- Dilazione principale: * Importi fino a 500.000 euro: dilazionabili fino a un massimo di 36 rate mensili.
- Importi superiori a 500.000 euro: rateizzabili fino a un massimo di 60 rate mensili.
- Seconda dilazione: Concessa per i debiti emersi dopo l’emissione del piano di ammortamento o per regolarizzare la contribuzione corrente successiva alla domanda, a condizione che nei 6 mesi precedenti non vi siano stati provvedimenti di revoca.
- Cause di revoca del beneficio:
- Mancato o parziale pagamento di 3 rate mensili (anche non consecutive).
- Mancato o parziale pagamento di un numero di rate inferiore a 3, qualora siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata concessa.
- Mancato pagamento della contribuzione corrente.
Nuove disposizioni INAIL in materia di infortunio e ripresa dell’attività
Il lavoratore potrà riprendere servizio anche in assenza di un certificato medico definitivo. Salvo diversa indicazione del medico, sarà infatti sufficiente l’ultimo certificato trasmesso telematicamente all’Istituto che conclude il periodo di prognosi. Attenzione: La ripresa anticipata del lavoro è legittima solo se supportata da un nuovo certificato medico (rilasciabile da qualunque medico) che attesti ufficialmente l’anticipo del termine della prognosi originaria.
Obbligo Codice Contratto Collettivo (CNEL)
È stabilito l’obbligo tassativo di riportare sulla documentazione di rapporto (e all’interno della busta paga) il Codice identificativo CNEL del contratto collettivo applicato.
5. MEMENTO (PROMEMORIA PER I DATORI DI LAVORO)
Lavoro con minori: obbligo del casellario giudiziale
Si ricorda che è pienamente vigente l’obbligo di richiedere preventivamente il certificato del casellario giudiziale per i datori di lavoro che intendono impiegare personale (sia per attività professionali che per attività volontarie organizzate) che comporti contatti diretti e regolari con minori.
- Tempistica: La richiesta deve essere antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro.
- Sanzioni: L’omissione o il ritardo comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 15.000,00 per ciascun rapporto di lavoro.
Pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciati
Si ribadisce che il pagamento delle retribuzioni deve avvenire tassativamente tramite mezzi tracciati (bonifici bancari o assegni). Il pagamento in contanti (non tracciato), anche se parziale o di modesta entità, comporta una sanzione amministrativa minima pari a euro 1.000,00 per ogni singola dazione.
6. RINNOVI CCNL: PRINCIPALI MODIFICHE
METALMECCANICA INDUSTRIA
- Incrementi retributivi: Previsti aumenti dei minimi a partire dal 01/06/2026.
- Indennità di reperibilità: Incrementati i valori economici legati ai turni di reperibilità.
- Indennità di trasferta: Dal 1° giugno 2026 i nuovi valori di riferimento sono i seguenti:
- Trasferta intera: euro 51,29
- Pasto meridiano o serale: euro 13,13
- Pernottamento: euro 25,03
Lo Studio, come di consueto, resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza sugli argomenti trattati.
Cordiali saluti,