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Studio Detassis · Consulenza del Lavoro · Trento

CIRCOLARE INFORMATIVA 2 2026

Trento, 28/04/2026

Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni.

Con la conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, il legislatore è intervenuto, come di consueto, su una pluralità di disposizioni normative caratterizzate da termini di efficacia prossimi alla scadenza.

1. ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI LAVORATORI

L’agevolazione per l’assunzione di giovani e quella relativa alle assunzioni nelle ZES sono state prorogate fino al 30 aprile 2026.

Misura dell’agevolazione

In linea generale, la misura dell’agevolazione può arrivare:

  • Fino al 70% della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro;
  • Fino al 100% dei contributi, qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.

Requisiti e condizioni

In particular:

  • Il lavoratore deve avere meno di 35 anni di età;
  • Non deve essere mai stato occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • L’assunzione deve avvenire a tempo indeterminato o tramite trasformazione di un contratto a termine.

Durata e massimali

La durata dell’incentivo rimane di 24 mesi, con massimale mensile differenziato:

  • Massimale € 500,00 mensili per tutti;
  • Massimale € 650,00 mensili per datori di lavoro in ZES (Zona Economica Svantaggiata).

2. INCENTIVO DONNE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE

L’incentivo in questione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 (assunzioni fatte sino a tale data).

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, sia part-time, con riproporzionamento del massimale.

Caratteristiche dell’agevolazione

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e consiste:

  • Nell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
  • Nel limite massimo di € 650 mensili.

Requisiti di svantaggio occupazionale

Per accedere all’incentivo è necessario che la lavoratrice si trovi in una condizione di svantaggio occupazionale:

  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, residenti nelle regioni ZES;
  • Donne di qualsiasi età, prive di impiego da 6 mesi, ovunque residenti, impiegate in professioni o settori con tasso di disparità occupazionale tra uomini e donne superiore al 25% (durata dell’incentivo pari a 12 mesi);
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

3. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA (ISAC)

Introdotti, in via sperimentale, gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) che, analizzando le posizioni contributive dei datori di lavoro, mira a contrastare il lavoro sommerso. In prima battuta lo strumento è applicato a 2 settori specifici, identificati come prioritari per rischio di evasione ed elusione:

  • Settore M21U: Commercio all’ingrosso alimentare (codici ATECO 46.31-46.39);
  • Settore G44U: Servizi alberghieri ed extra-alberghieri (alberghi, b&b, residence, alloggi per studenti).

Indicatori di affidabilità contributiva

  • Indicatori elementari: Verificano la coerenza tra dati fiscali e previdenziali e analizzano rapporti tra fattori produttivi e forza lavoro, come il valore dei beni strumentali per addetto o il costo del venduto per addetto.
  • Indicatori complessi: Utilizzano funzioni di stima econometrica per determinare la potenziale domanda di forza lavoro dell’impresa in base al suo specifico modello di business.

Conseguenze operative

Le aziende che ricevono la comunicazione di anomalia, possono:

  1. Valutare gli eventuali scostamenti segnalati e, qualora lo ritengano necessario, fornire riscontri all’Istituto;
  2. Eventualmente, se ritenuto opportuno, regolarizzare alcune posizioni contributive;
  3. Non fare nulla, e in tal caso, l’Istituto, avrà la facoltà di inserire il nominativo dell’azienda in apposite liste selettive per i successivi controlli analitici da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Premialità

I datori di lavoro che risulteranno conformi al modello (rientrando nella suddetta “fascia di normalità”):

  • Non saranno sottoposti ad accertamenti ispettivi prioritari nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva.

4. ESTENSIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ

A decorrere dal 1° gennaio 2026, lo sgravio contributivo del 50%, previsto per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e dei lavoratori in congedo può essere esteso anche successivamente al rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore e fino al compimento del primo anno di età del bambino o per un anno dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o affidamento o, in caso di sostituzione di lavoratrici autonome, per un periodo massimo di 12 mesi.

5. PART–TIME INCENTIVATO

Viene introdotto il part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale valido solo per gli anni 2026 e 2027 per un massimo di 1.000 lavoratori a coloro che:

  • Vengono assunti presso datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti;
  • Con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;
  • In possesso dei requisiti idonei a conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata entro il 01.01.2028;
  • Che chiedano una riduzione di orario compresa tra il 25% e il 50% del proprio contratto a tempo pieno e indeterminato;
  • A condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni.

Benefici per il lavoratore

Il lavoratore trasformato a tempo parziale avrà:

  • Un esonero del 100% della quota contributi previdenziali a suo carico nel limite di 3.000 €;
  • Un’integrazione dei versamenti contributivi, sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della riduzione a part-time;
  • Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa, la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Nota dello Studio: Pur non occupandosi lo Studio di normativa in materia di Sicurezza del Lavoro, si ritiene utile segnalare alcune delle principali novità intervenute, che dovranno essere in ogni caso valutate e approfondite con il proprio Consulente Sicurezza.

In particolare è previsto che:

  • La formazione in materia di salute e sicurezza debba avvenire anche in occasione dei periodi di cassa integrazione;
  • La decadenza dai trattamenti di integrazione salariale straordinari qualora il lavoratore rifiuti o non frequenti regolarmente senza un giustificato motivo;
  • La necessità di consegna tracciata dell’informativa scritta su rischi e misure di prevenzione del lavoratore in smart working con cadenza almeno annuale;
  • Il termine per l’espletamento della formazione in materia di sicurezza nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia pari a 30 giorni dall’assunzione;
  • Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato), nonché gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, debbano fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.

7. PRESTAZIONE PER INABILITÀ TEMPORANEA DELL’IMPRENDITORE – AZIENDE EDILI ARTIGIANE

Dal 01.01.2026 il fondo FAQS ha istituito una prestazione assistenziale rivolta agli imprenditori che risultano temporaneamente impossibilitati ad esercitare la propria funzione per cause di malattie o infortunio. Nel dettaglio:

  • Rientrano tra i destinatari, l’imprenditore titolare, il socio lavoratore o il collaboratore familiare dell’impresa purché iscritti alla gestione previdenziale INPS e Inail;
  • Trovarsi nella situazione di essere temporaneamente impossibilitato all’esercizio della propria attività per cause di malattia o infortunio di durata non inferiore a 45 giorni continuativi (franchigia).

L’impresa deve essere iscritta al sistema delle Casse Edili da almeno 12 mesi, avere una posizione regolare alla data di presentazione della domanda e applicare il CCNL Edilizia – Aziende Artigiane.

Nell’ipotesi in cui sussistano i predetti requisiti, è riconosciuta una diaria giornaliera pari a 80,00 € per un massimo di 45 giorni per anno solare successivi alla franchigia ed è riconosciuta per un solo evento nell’anno solare per impresa. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data dell’evento.

8. DOMANDE INTEGRATIVE ALLA NASpI – FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRENTINO

  • Ai lavoratori privi di occupazione che: hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto i 58 anni di età.
  • Ai lavoratori privi di occupazione che: hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda NASpI, e per i quali la durata della NASpI non supera i 4 mesi.

Il Fondo di Solidarietà del Trentino eroga un’integrazione del trattamento NASpI previsto dalla norma nazionale.

Attenzione: A richiesta, nel caso in cui il dipendente trovandosi nelle condizioni di cui sopra, ne faccia richiesta al datore di lavoro, lo Studio, provvederà ad effettuare la prevista comunicazione.

9. RINNOVI CCNL: PRINCIPALI MODIFICHE

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

Incrementi retributivi: prevista una revisione degli importi mensili del minimo contrattuale per il personale viaggiante, in merito alla quale si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

LivelloMinimi al 31/12/20241° gennaio 20251° gennaio 20261° giugno 2027
C31.841,121.931,461.971,611.981,65
B31.840,371.930,371.970,371.980,37
A31.839,621.929,291.969,141.979,11
F21.791,511.879,141.918,091.927,83
E21.790,821.878,111.916,911.926,61
D21.790,081.877,031.915,681.925,34
H11.735,171.819,421.856,871.866,23
G11.728,201.812,111.849,411.858,72
I – 1101.522,121.596,561.629,651.637,91
I – 1161.605,131.683,631.718,521.727,24
L – 1101.522,121.596,561.629,651.637,91
L – 1161.605,131.683,631.718,521.727,23
L – 1191.646,661.727,191.762,981.771,92

TURISMO – PUBBLICI ESERCIZI – ALBERGHI – Provincia di Trento

Incrementi retributivi: l’elemento retributivo provinciale pari ad euro 50,00 lordi mensili, viene così aumentato:

  • 130,00 euro a partire da febbraio 2026;
  • 150,00 euro a partire da febbraio 2027.

Part time nel w.e.: viene estesa la possibilità di stipulare contratti di lavoro part-time, della durata minima di 8 ore settimanali nei fine settimana agli studenti universitari regolarmente iscritti.

Clausole elastiche: incrementata la maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva nella misura del 10%.

Lo Studio, come di consueto, resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza sugli argomenti trattati.

Cordiali saluti,