<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Detassis</title>
	<atom:link href="https://studiodetassis.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studiodetassis.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 13:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://studiodetassis.net/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo-studio-detassis-32x32.png</url>
	<title>Studio Detassis</title>
	<link>https://studiodetassis.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CIRCOLARE INFORMATIVA 3 2026</title>
		<link>https://studiodetassis.net/circolare-informativa-3-2026/</link>
					<comments>https://studiodetassis.net/circolare-informativa-3-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[detasssi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studiodetassis.net/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[Trento, 19/06/2026 Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni. 1. TRASPARENZA E PARITÀ RETRIBUTIVA DI GENERE Il 7 giugno 2026 è entrato in vigore il decreto di recepimento di una recente Direttiva UE, volto a rafforzare l’applicazione del principio della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trento, 19/06/2026</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. TRASPARENZA E PARITÀ RETRIBUTIVA DI GENERE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>7 giugno 2026</strong> è entrato in vigore il decreto di recepimento di una recente Direttiva UE, volto a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">I principi cardine delle nuove disposizioni</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sistemi di inquadramento aziendali:</strong> I sistemi di classificazione retributiva devono basarsi su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, garantendo la parità retributiva per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.</li>



<li><strong>Presunzione di conformità:</strong> L’applicazione di un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale costituisce una presunzione di conformità al principio di parità retributiva e di trasparenza.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Obblighi per tutti i datori di lavoro</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nelle selezioni del personale:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>È obbligatorio fornire ai candidati/e indicazioni in merito alla retribuzione iniziale.</li>



<li>È vietato adottare procedure di selezione con criteri discriminatori.</li>



<li>Non potranno essere acquisite informazioni sulle retribuzioni percepite dai candidati/e nei precedenti o attuali rapporti lavorativi.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In generale:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>I dipendenti avranno la possibilità di domandare, una volta all’anno, informazioni per iscritto relativamente ai livelli retributivi medi distinti per sesso.</li>



<li>I datori di lavoro devono informare annualmente i lavoratori del loro diritto a ricevere tali informazioni.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Datori di lavoro con più di 50 dipendenti</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Saranno tenuti a informare i lavoratori circa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il processo attraverso il quale il lavoratore passa a un livello di retribuzione più alto.</li>



<li>I criteri sulla progressione retributiva (che includono le prestazioni individuali, lo sviluppo delle competenze e l’anzianità).</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Datori di lavoro con più di 100 dipendenti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>È stabilito l’obbligo di fornire all’Organismo di Monitoraggio dati disaggregati e analitici relativamente ai trattamenti retributivi.</li>



<li>È previsto l’obbligo di confronto con i Rappresentanti Sindacali in caso di divario retributivo di genere superiore al <strong>5%</strong>.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">2. DECRETO LAVORO: SALARIO GIUSTO</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In relazione al pubblico dibattito sul “salario giusto” o “salario minimo”, il governo è intervenuto con la previsione di specifici principi normativi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Criteri e vincoli</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Nessun salario orario minimo fisso:</strong> Non viene stabilito per legge un salario minimo orario valido per tutti.</li>



<li><strong>Definizione di &#8220;salario giusto&#8221;:</strong> Il salario giusto è quello stabilito dai contratti collettivi (CCNL) stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuati considerando:
<ul class="wp-block-list">
<li>Il settore e la categoria produttiva di riferimento.</li>



<li>L’attività principale o prevalente esercitata.</li>



<li>La dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Incentivi alle assunzioni:</strong> Tutti gli incentivi occupazionali devono rispettare le norme in materia di “salario giusto”.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Aumenti salariali automatici</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di mancato rinnovo di un contratto collettivo entro i primi 12 mesi successivi alla scadenza, i lavoratori avranno diritto a un <strong>aumento automatico pari al 30% della variazione dell’indice dei prezzi (inflazione)</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Considerazioni e Rischi dello Studio</h3>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Scelta del CCNL:</strong> Poiché tutto ruota attorno al “giusto” contratto collettivo, in assenza di criteri certi per l’identificazione dei contratti conformi, si segnala che l’applicazione di CCNL diversi da quelli stipulati da <strong>CGIL, CISL e UIL</strong> comporta rischi significativi.</li>



<li><strong>Settore di appartenenza:</strong> Esiste un rischio analogo nell&#8217;applicare contratti collettivi non corrispondenti al reale settore di appartenenza (ad es. applicare il CCNL artigiano a un&#8217;azienda industriale).</li>



<li><strong>Provincia Autonoma di Trento:</strong> Si ricorda che le norme locali vincolano gli incentivi e i contributi provinciali all’applicazione di contratti collettivi inseriti in una specifica lista ufficiale.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">3. NOVITÀ IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Silenzio-assenso: adesione automatica</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Dal <strong>1° luglio 2026</strong>, il datore di lavoro dovrà iscrivere automaticamente i lavoratori di prima assunzione alla previdenza complementare. Il meccanismo prevede:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’adesione al fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato.</li>



<li>Il trasferimento alla forma pensionistica del fondo dell’intero TFR, oltre alla contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Nota:</em> Il lavoratore ha <strong>60 giorni di tempo</strong> dalla data di assunzione per manifestare formalmente la propria volontà di non aderire o di conferire il TFR a un’altra forma pensionistica.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Aumento del limite di deduzione fiscale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Dal <strong>1° luglio 2026</strong>, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare viene elevato a <strong>euro 5.300</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Agevolazione per i lavoratori di prima occupazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni non abbiano versato contributi fino alla soglia dei 5.300 euro deducibili, potranno recuperare la differenza nei 20 anni successivi, deducendo contributi fino a <strong>euro 7.950,00</strong> all&#8217;anno (entro un determinato limite massimo complessivo).</p>



<h3 class="wp-block-heading">Nuove regole per favorire l&#8217;adesione</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Prestazione in capitale:</strong> Aumentata dal 50% al <strong>60%</strong> la quota massima di prestazione erogabile sotto forma di capitale al momento del pensionamento.</li>



<li><strong>Riscatto totale:</strong> Se la rendita vitalizia alla data del pensionamento dovesse risultare particolarmente bassa (secondo parametri recentemente alleggeriti), il lavoratore avrà il diritto di riscattare l&#8217;intera prestazione maturata in un&#8217;unica soluzione di capitale.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">4. ALTRE DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Nuova disciplina INPS sulla dilazione dei debiti contributivi</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Una recente Circolare INPS ha delineato le nuove regole di dettaglio per la rateizzazione dei debiti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Dilazione principale:</strong> * Importi fino a 500.000 euro: dilazionabili fino a un massimo di <strong>36 rate mensili</strong>.
<ul class="wp-block-list">
<li>Importi superiori a 500.000 euro: rateizzabili fino a un massimo di <strong>60 rate mensili</strong>.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Seconda dilazione:</strong> Concessa per i debiti emersi dopo l&#8217;emissione del piano di ammortamento o per regolarizzare la contribuzione corrente successiva alla domanda, a condizione che nei 6 mesi precedenti non vi siano stati provvedimenti di revoca.</li>



<li><strong>Cause di revoca del beneficio:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>Mancato o parziale pagamento di <strong>3 rate mensili</strong> (anche non consecutive).</li>



<li>Mancato o parziale pagamento di un numero di rate inferiore a 3, qualora siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata concessa.</li>



<li>Mancato pagamento della contribuzione corrente.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Nuove disposizioni INAIL in materia di infortunio e ripresa dell&#8217;attività</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il lavoratore potrà riprendere servizio anche in assenza di un certificato medico definitivo. Salvo diversa indicazione del medico, sarà infatti sufficiente l’ultimo certificato trasmesso telematicamente all’Istituto che conclude il periodo di prognosi. <em>Attenzione:</em> La ripresa anticipata del lavoro è legittima solo se supportata da un <strong>nuovo certificato medico</strong> (rilasciabile da qualunque medico) che attesti ufficialmente l&#8217;anticipo del termine della prognosi originaria.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Obbligo Codice Contratto Collettivo (CNEL)</h3>



<p class="wp-block-paragraph">È stabilito l&#8217;obbligo tassativo di riportare sulla documentazione di rapporto (e all&#8217;interno della busta paga) il <strong>Codice identificativo CNEL</strong> del contratto collettivo applicato.</p>



<h2 class="wp-block-heading">5. MEMENTO (PROMEMORIA PER I DATORI DI LAVORO)</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoro con minori: obbligo del casellario giudiziale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Si ricorda che è pienamente vigente l&#8217;obbligo di richiedere preventivamente il <strong>certificato del casellario giudiziale</strong> per i datori di lavoro che intendono impiegare personale (sia per attività professionali che per attività volontarie organizzate) che comporti contatti diretti e regolari con minori.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tempistica:</strong> La richiesta deve essere antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro.</li>



<li><strong>Sanzioni:</strong> L&#8217;omissione o il ritardo comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di <strong>euro 10.000,00</strong> a un massimo di <strong>euro 15.000,00</strong> per ciascun rapporto di lavoro.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciati</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Si ribadisce che il pagamento delle retribuzioni deve avvenire tassativamente tramite mezzi tracciati (bonifici bancari o assegni). Il pagamento in contanti (non tracciato), anche se parziale o di modesta entità, comporta una sanzione amministrativa minima pari a <strong>euro 1.000,00 per ogni singola dazione</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">6. RINNOVI CCNL: PRINCIPALI MODIFICHE</h2>



<h3 class="wp-block-heading">METALMECCANICA INDUSTRIA</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Incrementi retributivi:</strong> Previsti aumenti dei minimi a partire dal <strong>01/06/2026</strong>.</li>



<li><strong>Indennità di reperibilità:</strong> Incrementati i valori economici legati ai turni di reperibilità.</li>



<li><strong>Indennità di trasferta:</strong> Dal 1° giugno 2026 i nuovi valori di riferimento sono i seguenti:
<ul class="wp-block-list">
<li>Trasferta intera: <strong>euro 51,29</strong></li>



<li>Pasto meridiano o serale: <strong>euro 13,13</strong></li>



<li>Pernottamento: <strong>euro 25,03</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Lo Studio, come di consueto, resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza sugli argomenti trattati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cordiali saluti,</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://studiodetassis.net/circolare-informativa-3-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIRCOLARE INFORMATIVA 2 2026</title>
		<link>https://studiodetassis.net/circolare-informativa-2-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[detasssi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studiodetassis.net/?p=173</guid>

					<description><![CDATA[Trento, 28/04/2026 Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni. Con la conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, il legislatore è intervenuto, come di consueto, su una pluralità di disposizioni normative caratterizzate da termini di efficacia prossimi alla scadenza. 1. ESONERO CONTRIBUTIVO [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trento, 28/04/2026</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la conversione del c.d. <strong>Decreto Milleproroghe</strong>, il legislatore è intervenuto, come di consueto, su una pluralità di disposizioni normative caratterizzate da termini di efficacia prossimi alla scadenza.</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI LAVORATORI</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’agevolazione per l’assunzione di giovani e quella relativa alle assunzioni nelle ZES sono state prorogate fino al <strong>30 aprile 2026</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Misura dell’agevolazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In linea generale, la misura dell’agevolazione può arrivare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Fino al <strong>70%</strong> della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro;</li>



<li>Fino al <strong>100%</strong> dei contributi, qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Requisiti e condizioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In particular:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il lavoratore deve avere meno di <strong>35 anni</strong> di età;</li>



<li>Non deve essere mai stato occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</li>



<li>L’assunzione deve avvenire a tempo indeterminato o tramite trasformazione di un contratto a termine.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Durata e massimali</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La durata dell’incentivo rimane di <strong>24 mesi</strong>, con massimale mensile differenziato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Massimale <strong>€ 500,00</strong> mensili per tutti;</li>



<li>Massimale <strong>€ 650,00</strong> mensili per datori di lavoro in ZES (Zona Economica Svantaggiata).</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">2. INCENTIVO DONNE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’incentivo in questione è stato prorogato fino al <strong>31 dicembre 2026</strong> (assunzioni fatte sino a tale data).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, sia part-time, con riproporzionamento del massimale.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Caratteristiche dell&#8217;agevolazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di <strong>24 mesi</strong> e consiste:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nell’esonero totale (<strong>100%</strong>) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;</li>



<li>Nel limite massimo di <strong>€ 650</strong> mensili.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Requisiti di svantaggio occupazionale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per accedere all’incentivo è necessario che la lavoratrice si trovi in una condizione di svantaggio occupazionale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da <strong>6 mesi</strong>, residenti nelle regioni ZES;</li>



<li>Donne di qualsiasi età, prive di impiego da <strong>6 mesi</strong>, ovunque residenti, impiegate in professioni o settori con tasso di disparità occupazionale tra uomini e donne superiore al <strong>25%</strong> (durata dell’incentivo pari a 12 mesi);</li>



<li>Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno <strong>24 mesi</strong>, ovunque residenti.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">3. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA (ISAC)</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Introdotti, in via sperimentale, gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) che, analizzando le posizioni contributive dei datori di lavoro, mira a contrastare il lavoro sommerso. In prima battuta lo strumento è applicato a 2 settori specifici, identificati come prioritari per rischio di evasione ed elusione:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Settore M21U:</strong> Commercio all’ingrosso alimentare (codici ATECO 46.31-46.39);</li>



<li><strong>Settore G44U:</strong> Servizi alberghieri ed extra-alberghieri (alberghi, b&amp;b, residence, alloggi per studenti).</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Indicatori di affidabilità contributiva</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Indicatori elementari:</strong> Verificano la coerenza tra dati fiscali e previdenziali e analizzano rapporti tra fattori produttivi e forza lavoro, come il valore dei beni strumentali per addetto o il costo del venduto per addetto.</li>



<li><strong>Indicatori complessi:</strong> Utilizzano funzioni di stima econometrica per determinare la potenziale domanda di forza lavoro dell’impresa in base al suo specifico modello di business.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Conseguenze operative</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le aziende che ricevono la comunicazione di anomalia, possono:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>Valutare gli eventuali scostamenti segnalati e, qualora lo ritengano necessario, fornire riscontri all’Istituto;</li>



<li>Eventualmente, se ritenuto opportuno, regolarizzare alcune posizioni contributive;</li>



<li>Non fare nulla, e in tal caso, l’Istituto, avrà la facoltà di inserire il nominativo dell’azienda in apposite liste selettive per i successivi controlli analitici da parte dell’Ispettorato del Lavoro.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">Premialità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">I datori di lavoro che risulteranno conformi al modello (rientrando nella suddetta &#8220;fascia di normalità&#8221;):</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Non saranno sottoposti ad accertamenti ispettivi prioritari nell&#8217;ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">4. ESTENSIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">A decorrere dal <strong>1° gennaio 2026</strong>, lo sgravio contributivo del <strong>50%</strong>, previsto per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e dei lavoratori in congedo può essere esteso anche successivamente al rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore e fino al compimento del primo anno di età del bambino o per un anno dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o affidamento o, in caso di sostituzione di lavoratrici autonome, per un periodo massimo di <strong>12 mesi</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">5. PART–TIME INCENTIVATO</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Viene introdotto il part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale valido solo per gli anni <strong>2026 e 2027</strong> per un massimo di 1.000 lavoratori a coloro che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Vengono assunti presso datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti;</li>



<li>Con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;</li>



<li>In possesso dei requisiti idonei a conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata entro il <strong>01.01.2028</strong>;</li>



<li>Che chiedano una riduzione di orario compresa tra il <strong>25% e il 50%</strong> del proprio contratto a tempo pieno e indeterminato;</li>



<li>A condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a <strong>34 anni</strong>.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Benefici per il lavoratore</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il lavoratore trasformato a tempo parziale avrà:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un esonero del <strong>100%</strong> della quota contributi previdenziali a suo carico nel limite di <strong>3.000 €</strong>;</li>



<li>Un&#8217;integrazione dei versamenti contributivi, sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della riduzione a part-time;</li>



<li>Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa, la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Nota dello Studio:</em> Pur non occupandosi lo Studio di normativa in materia di Sicurezza del Lavoro, si ritiene utile segnalare alcune delle principali novità intervenute, che dovranno essere in ogni caso valutate e approfondite con il proprio Consulente Sicurezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare è previsto che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La formazione in materia di salute e sicurezza debba avvenire anche in occasione dei periodi di cassa integrazione;</li>



<li>La decadenza dai trattamenti di integrazione salariale straordinari qualora il lavoratore rifiuti o non frequenti regolarmente senza un giustificato motivo;</li>



<li>La necessità di consegna tracciata dell’informativa scritta su rischi e misure di prevenzione del lavoratore in smart working con cadenza almeno annuale;</li>



<li>Il termine per l’espletamento della formazione in materia di sicurezza nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia pari a <strong>30 giorni</strong> dall’assunzione;</li>



<li>Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato), nonché gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, debbano fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">7. PRESTAZIONE PER INABILITÀ TEMPORANEA DELL’IMPRENDITORE – AZIENDE EDILI ARTIGIANE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dal <strong>01.01.2026</strong> il fondo FAQS ha istituito una prestazione assistenziale rivolta agli imprenditori che risultano temporaneamente impossibilitati ad esercitare la propria funzione per cause di malattie o infortunio. Nel dettaglio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Rientrano tra i destinatari, l’imprenditore titolare, il socio lavoratore o il collaboratore familiare dell’impresa purché iscritti alla gestione previdenziale INPS e Inail;</li>



<li>Trovarsi nella situazione di essere temporaneamente impossibilitato all’esercizio della propria attività per cause di malattia o infortunio di durata non inferiore a <strong>45 giorni</strong> continuativi (franchigia).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L’impresa deve essere iscritta al sistema delle Casse Edili da almeno 12 mesi, avere una posizione regolare alla data di presentazione della domanda e applicare il CCNL Edilizia &#8211; Aziende Artigiane.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell’ipotesi in cui sussistano i predetti requisiti, è riconosciuta una diaria giornaliera pari a <strong>80,00 €</strong> per un massimo di 45 giorni per anno solare successivi alla franchigia ed è riconosciuta per un solo evento nell’anno solare per impresa. La domanda va presentata entro <strong>60 giorni</strong> dalla data dell’evento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">8. DOMANDE INTEGRATIVE ALLA NASpI – FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRENTINO</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ai lavoratori privi di occupazione che:</strong> hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto i <strong>58 anni</strong> di età.</li>



<li><strong>Ai lavoratori privi di occupazione che:</strong> hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda NASpI, e per i quali la durata della NASpI non supera i 4 mesi.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Fondo di Solidarietà del Trentino</strong> eroga un’integrazione del trattamento NASpI previsto dalla norma nazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Attenzione:</em> A richiesta, nel caso in cui il dipendente trovandosi nelle condizioni di cui sopra, ne faccia richiesta al datore di lavoro, lo Studio, provvederà ad effettuare la prevista comunicazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">9. RINNOVI CCNL: PRINCIPALI MODIFICHE</h2>



<h3 class="wp-block-heading">AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Incrementi retributivi:</strong> prevista una revisione degli importi mensili del minimo contrattuale per il personale viaggiante, in merito alla quale si riporta di seguito una tabella riepilogativa:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Livello</th><th>Minimi al 31/12/2024</th><th>1° gennaio 2025</th><th>1° gennaio 2026</th><th>1° giugno 2027</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>C3</strong></td><td>1.841,12</td><td>1.931,46</td><td>1.971,61</td><td>1.981,65</td></tr><tr><td><strong>B3</strong></td><td>1.840,37</td><td>1.930,37</td><td>1.970,37</td><td>1.980,37</td></tr><tr><td><strong>A3</strong></td><td>1.839,62</td><td>1.929,29</td><td>1.969,14</td><td>1.979,11</td></tr><tr><td><strong>F2</strong></td><td>1.791,51</td><td>1.879,14</td><td>1.918,09</td><td>1.927,83</td></tr><tr><td><strong>E2</strong></td><td>1.790,82</td><td>1.878,11</td><td>1.916,91</td><td>1.926,61</td></tr><tr><td><strong>D2</strong></td><td>1.790,08</td><td>1.877,03</td><td>1.915,68</td><td>1.925,34</td></tr><tr><td><strong>H1</strong></td><td>1.735,17</td><td>1.819,42</td><td>1.856,87</td><td>1.866,23</td></tr><tr><td><strong>G1</strong></td><td>1.728,20</td><td>1.812,11</td><td>1.849,41</td><td>1.858,72</td></tr><tr><td><strong>I &#8211; 110</strong></td><td>1.522,12</td><td>1.596,56</td><td>1.629,65</td><td>1.637,91</td></tr><tr><td><strong>I &#8211; 116</strong></td><td>1.605,13</td><td>1.683,63</td><td>1.718,52</td><td>1.727,24</td></tr><tr><td><strong>L &#8211; 110</strong></td><td>1.522,12</td><td>1.596,56</td><td>1.629,65</td><td>1.637,91</td></tr><tr><td><strong>L &#8211; 116</strong></td><td>1.605,13</td><td>1.683,63</td><td>1.718,52</td><td>1.727,23</td></tr><tr><td><strong>L &#8211; 119</strong></td><td>1.646,66</td><td>1.727,19</td><td>1.762,98</td><td>1.771,92</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">TURISMO &#8211; PUBBLICI ESERCIZI – ALBERGHI – Provincia di Trento</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Incrementi retributivi:</strong> l’elemento retributivo provinciale pari ad euro 50,00 lordi mensili, viene così aumentato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>130,00 euro</strong> a partire da febbraio 2026;</li>



<li><strong>150,00 euro</strong> a partire da febbraio 2027.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Part time nel w.e.:</strong> viene estesa la possibilità di stipulare contratti di lavoro part-time, della durata minima di 8 ore settimanali nei fine settimana agli studenti universitari regolarmente iscritti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Clausole elastiche:</strong> incrementata la maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva nella misura del <strong>10%</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo Studio, come di consueto, resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza sugli argomenti trattati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cordiali saluti,</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIRCOLARE INFORMATIVA 1 2026</title>
		<link>https://studiodetassis.net/circolare-informativa-1-2026/</link>
					<comments>https://studiodetassis.net/circolare-informativa-1-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[detasssi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studiodetassis.net/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Trento, 21/01/2026 Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni. 1. NOVITÀ FISCALI E AGEVOLAZIONI RETRIBUTIVE Revisione della disciplina dell’IRPEF A decorrere dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore le nuove aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito: Detassazione degli aumenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trento, 21/01/2026</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. NOVITÀ FISCALI E AGEVOLAZIONI RETRIBUTIVE</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Revisione della disciplina dell’IRPEF</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A decorrere dal <strong>1° gennaio 2026</strong>, entrano in vigore le nuove aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Redditi fino a 28.000 euro: <strong>23%</strong></li>



<li>Redditi da 28.000 euro a 50.000 euro: <strong>33%</strong></li>



<li>Redditi oltre 50.000 euro: <strong>43%</strong></li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Detassazione degli aumenti contrattuali</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Al fine di tutelare il potere di acquisto dei salari, gli incrementi retributivi erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato a seguito dei rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sono assoggettati a un&#8217;<strong>imposta sostitutiva del 5%</strong> (salvo espressa rinuncia del lavoratore);</li>



<li>Si applicano se nell’arco del 2025 il lavoratore ha percepito redditi da lavoro dipendente <strong>inferiori a 33.000 euro</strong>.</li>



<li><em>Nota:</em> Rimangono esclusi gli aumenti di stipendio legati ad accordi individuali.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Detassazione premi di produttività e partecipazione agli utili</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In riferimento ai premi di produttività e di partecipazione agli utili corrisposti nel biennio <strong>2026-2027</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Viene ridotta l’aliquota a titolo di imposta sostitutiva all’<strong>1%</strong> (anziché il precedente 5%);</li>



<li>Viene elevato il limite di importo premiale detassabile fino a <strong>5.000 euro lordi annui</strong> (anziché i precedenti 3.000,00);</li>



<li>Resta inalterato a <strong>80.000 euro</strong> il limite di reddito dell&#8217;anno precedente per l&#8217;accesso al beneficio.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Viene introdotta un’<strong>imposta sostitutiva del 15%</strong> (in precedenza prevista solo per turismo e pubblici esercizi) sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazione o indennità per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Lavoro notturno;</li>



<li>Lavoro festivo o nei giorni di riposo;</li>



<li>Lavoro sui turni.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Modalità e limiti:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L&#8217;imposta opera in modo <strong>automatico</strong>, salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore;</li>



<li>Si applica nel limite massimo di <strong>1.500 euro annui</strong>;</li>



<li>I destinatari sono i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente <strong>non superiore a 40.000 euro</strong>.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Buoni pasto elettronici</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il limite di esenzione fiscale giornaliera del buono pasto elettronico viene elevato a <strong>euro 10,00</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Trasferte nel territorio comunale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Viene ora riconosciuta l’<strong>esenzione fiscale e contributiva</strong> delle indennità chilometriche corrisposte a dipendenti e amministratori per le trasferte effettuate all&#8217;interno del Comune della sede di lavoro (in precedenza considerate interamente imponibili).</p>



<h2 class="wp-block-heading">2. OCCUPAZIONE E INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Esonero contributivo assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Viene introdotto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) di durata non superiore a <strong>24 mesi</strong>.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Beneficiari:</strong> Datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 stipulano contratti a tempo indeterminato o trasformano contratti a termine per profili non dirigenziali.</li>



<li><em>Nota:</em> I dettagli e le condizioni specifiche per accedere all’agevolazione sono in fase di definizione normativa.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">3. TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E CONGEDI</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Incentivi per la trasformazione dei contratti a favore della genitorialità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">I dipendenti con <strong>almeno tre figli conviventi</strong> hanno diritto alla priorità nella modifica dell&#8217;orario di lavoro fino al compimento del <strong>10° anno di età</strong> del figlio minore (senza limiti di età in caso di figli disabili). La priorità si applica per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale;</li>



<li>La riduzione dell’orario lavorativo, se già titolari di un contratto part-time.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Condizione:</em> In entrambi i casi la riduzione dell&#8217;orario deve essere pari <strong>almeno al 40%</strong>. In tale ipotesi, il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo di durata non superiore a <strong>24 mesi</strong>, nel limite massimo di <strong>3.000 euro annui</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Congedi parentali e congedi per malattia di figli minori</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Vengono ampliati i diritti legati ai congedi per genitori e affidatari:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Congedi parentali:</strong> Estesi anche per i figli di età compresa tra i <strong>12 e i 14 anni</strong> (e in caso di adozione/affidamento fino al 14° anno dall&#8217;ingresso in famiglia).</li>



<li><strong>Congedi per malattia dei figli:</strong> Il limite dei congedi spettanti a ciascun genitore viene innalzato a <strong>10 giorni lavorativi all’anno</strong> ed è esteso ai figli di età compresa fra gli <strong>8 ed i 14 anni</strong>.</li>



<li><em>Memento:</em> Si ricorda che tali congedi non sono retribuiti, pur costituendo assenza giustificata.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Affiancamento e sostituzione maternità nei contratti a termine</h3>



<p class="wp-block-paragraph">È prevista la possibilità di <strong>prolungare il contratto</strong> del personale assunto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale al fine di permettere l&#8217;affiancamento della dipendente sostituita al momento del rientro. Il prolungamento non può comunque eccedere il primo anno di vita del bambino.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Esonero contributivo per l&#8217;assunzione di madri lavoratrici</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Introdotto un esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che assumono madri con <strong>almeno 3 figli minorenni</strong>, che risultino disoccupate da non meno di <strong>6 mesi</strong>. Il beneficio ha un limite massimo di <strong>euro 8.000,00 annui</strong> e una durata pari a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>24 mesi</strong> in caso di assunzione a tempo indeterminato;</li>



<li><strong>12 mesi</strong> in caso di assunzione a tempo determinato;</li>



<li><strong>18 mesi</strong> in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">4. RISCOSSIONE: ROTTAMAZIONE QUINQUIES</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;adesione alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 permette l&#8217;estinzione dei debiti relativi a cartelle esattoriali per carichi affidati all’agente della riscossione dal <strong>1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023</strong>.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Agevolazione:</strong> Si versano unicamente le somme dovute a titolo di capitale e rimborso spese, con il totale abbuono delle sanzioni.</li>



<li><strong>Modalità di pagamento:</strong> In un&#8217;unica soluzione entro il <strong>31 luglio 2026</strong>, oppure in un numero massimo di <strong>54 rate bimestrali</strong> di pari ammontare.</li>



<li><strong>Scadenza:</strong> La domanda va presentata tassativamente ed esclusivamente online entro il <strong>30 aprile 2026</strong>.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">5. RINNOVI CCNL: PRINCIPALI MODIFICHE</h2>



<h3 class="wp-block-heading">METALMECCANICA INDUSTRIA</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Incrementi retributivi:</strong> Aumento complessivo corrisposto in 4 tranches: 1° giugno 2025, <strong>1° giugno 2026</strong>, 1° giugno 2027 e 1° giugno 2028.</li>



<li><strong>Welfare contrattuale:</strong> Obbligo di mettere a disposizione strumenti di welfare del valore di <strong>250 euro</strong> entro giugno di ogni anno (per il solo 2026 l&#8217;erogazione è anticipata a febbraio). Utilizzo entro il 31 maggio dell&#8217;anno successivo.</li>



<li><strong>Orario di lavoro:</strong> Attivabile l&#8217;orario plurisettimanale fino a un massimo di 96 ore annue (max 48 ore settimanali). In regime di quote esenti, le ore di straordinario complessive usufruibili sono pari a:
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>128 ore annue</strong> per aziende con più di 200 dipendenti;</li>



<li><strong>136 ore annue</strong> per aziende con meno di 200 dipendenti.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Contratto a tempo determinato:</strong> Possibilità di stipulare/prorogare contratti oltre i 12 mesi (max 24) solo in specifiche ipotesi. Dal <strong>1° gennaio 2027</strong>, l&#8217;accesso a tali causali è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del <strong>20%</strong> dei contratti a termine cessati nell&#8217;anno precedente.</li>



<li><strong>Formazione continua:</strong> Dal 1° gennaio 2026 è dovuto il contributo associativo a <em>MetApprendo</em> pari a <strong>1,50 euro annui</strong> per lavoratore, da versare entro aprile.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">COOPERATIVE SOCIALI</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Inquadramento Educatori Professionali Socio-Pedagogici:</strong> Definito il corretto inquadramento dei profili al livello D1. Dal 1° novembre 2025 è stato attribuito un elemento temporaneo aggiuntivo mensile; dal <strong>1° gennaio 2026</strong> viene operato il passaggio definitivo al <strong>livello D2</strong> (con conseguente assorbimento dell&#8217;elemento temporaneo).</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Incrementi retributivi:</strong> Aumento a regime per il livello C1 (riparametrato sugli altri livelli) pari a <strong>200,00 euro</strong> erogato in 4 tranches a partire dal <strong>1° gennaio 2026</strong>.</li>



<li><strong>Una tantum:</strong> Corrisposti <strong>560 euro lordi</strong> a favore del personale di livello C1 in forza al 31 dicembre 2025.</li>



<li><strong>Indennità di mensa:</strong> Dal 1° aprile 2027 il valore del ticket restaurant aumenterà fino a <strong>10,00 euro</strong> per ogni giornata lavorativa.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">SERVIZI DI PULIZIA ARTIGIANATO</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Incrementi retributivi:</strong> Aumento per il 5° livello pari a <strong>215,00 euro mensili</strong> (riparametrato sugli altri livelli) da corrispondere in 7 tranches a partire dal <strong>1° gennaio 2026</strong>.</li>



<li><strong>Una tantum:</strong> Importo pari a <strong>104 euro</strong> per i lavoratori in forza al 17 dicembre 2025 (al 70% per gli apprendisti), erogato in due tranches da 52 euro con le retribuzioni di febbraio 2026 e giugno 2026.</li>



<li><strong>Periodo di prova:</strong> Per le assunzioni di operai dal 1° febbraio 2026, la durata del periodo di prova è fissata in <strong>40 giorni</strong> di lavoro effettivo.</li>



<li><strong>Preavviso di licenziamento/dimissioni:</strong> Dal 1° febbraio 2026, per gli operai il preavviso è ridefinito in base all&#8217;anzianità:
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>12 giorni</strong> fino a 5 anni di servizio;</li>



<li><strong>16 giorni</strong> tra i 5 e i 10 anni di servizio;</li>



<li><strong>20 giorni</strong> oltre i 10 anni di servizio.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Flessibilità:</strong> Introdotte nuove causali per contratti a termine tra i 12 e i 24 mesi legati a commesse particolari. La maggiorazione per il lavoro supplementare nel part-time viene elevata al <strong>25%</strong>.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">CED (Centri Elaborazione Dati)</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Incrementi retributivi:</strong> Aumenti concordati in 4 tranches: 1° settembre 2025, <strong>1° giugno 2026</strong>, 1° marzo 2027 e 1° gennaio 2028.</li>



<li><strong>Formazione obbligatoria di profilo:</strong> Previsto un percorso formativo obbligatorio di <strong>24 ore</strong> tramite piano triennale per il personale a tempo indeterminato con almeno 6 mesi di anzianità. Per gli assunti tra il 01/09/2025 e il 31/08/2028 le proporzioni minime sono:
<ul class="wp-block-list">
<li>Assunzione entro il 31 maggio 2026: <strong>16 ore</strong> di formazione;</li>



<li>Assunzione entro il 31 maggio 2027: <strong>12 ore</strong> di formazione;</li>



<li>Assunzione entro il 31 dicembre 2027: <strong>8 ore</strong> di formazione;</li>



<li>Assunzione successiva al 31 dicembre 2027: nessun obbligo formativo.</li>
</ul>
</li>



<li><em>Sanzioni per mancata formazione:</em> In caso di inadempimento, il datore dovrà corrispondere un&#8217;indennità risarcitoria pari a <strong>50 euro lordi per ogni ora di formazione non fruita</strong> (a settembre 2028 o con le competenze di fine rapporto).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Lo Studio, come di consueto, resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza sugli argomenti trattati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cordiali saluti,</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://studiodetassis.net/circolare-informativa-1-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
