NUOVA TIPOLOGIA CONTRATTUALE: IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Tra le novità del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, noto come decreto “Sostegni-bis” vi è il contratto di rioccupazione: un contratto a tempo indeterminato volto ad incentivare, con uno sgravio contributivo, l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed attutire gli effetti del possibile “tsunami” successivo alla fine del blocco dei licenziamenti per motivi economici.

L’incentivo è operativo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 (salvo “spostamento in avanti” dell’ultimo giorno previsto in sede di conversione) e consiste in un esonero contributivo pari al 100 % dei contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi a partire dall’assunzione e nel limite massimo di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’incentivo può essere fruito dai “datori di lavoro privati” (quindi imprenditori e non imprenditori), con esclusione di quelli dei settori agricolo e domestico e di tutti gli enti della pubblica amministrazione, che nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 assumano persone in stato di disoccupazione. Ovvero soggetti privi di impiego che hanno dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.

Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale dunque la condizione essenziale è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di durata semestrale finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo. Alla scadenza dei 6 mesi, come nell’apprendistato, vi è la possibilità di risolvere il rapporto dando regolare preavviso oppure di non recedere dal contratto lasciando proseguire il rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto al termine del semestre incentivato, l’INPS è abilitato a recuperare lo sgravio riconosciuto.

L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 660/1966 oppure licenziamenti collettivi, ai sensi delle Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore. Inoltre, comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

  • Il licenziamento intimato durante e/o al termine del periodo di inserimento;
  • Il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Per il computo del periodo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

Le dimissioni del lavoratore, invece, non incidono sul beneficio in favore del datore che viene, comunque riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.