Tra le novità del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto “Coesione” vi sono nuove misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione.
Di seguito verrà trattato il Bonus giovani, art. 22.
Questo esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro privati (quindi imprenditori e non imprenditori) che nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumano a tempo indeterminato o trasformano contratti a termine a tempo indeterminato di lavoratori che alla data dell’assunzione incentivata non abbiano compiuto 35 anni e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
In particolare, la misura prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite mensile di:
- €500,00;
- €650,00 nel caso di lavoratori occupati in sedi o unità produttive site nella c.d. Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
È utile specificare che l’esonero spetta anche per:
- lavoratori che sono già stati assunti a tempo indeterminato e per i quali il precedente datore abbia parzialmente beneficiato di tale esonero, per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi;
- apprendistati non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
È necessaria l’autorizzazione della Commissione UE ed inoltre, vi sono delle condizioni di spettanza per il datore di lavoro privato da rispettare affinché sia possibile usufruire del beneficio contributivo:
- rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art.31 D.Lgs. n. 150/2015);
- assenza di licenziamenti individuali per gmo o collettivi nella medesima unità produttiva, nei sei mesi precedenti l’assunzione;
- assenza di licenziamento per gmo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo, nei sei mesi successivi all’assunzione.
Questo beneficio contributivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile con le maggiorazioni dei costi ammessi in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.