NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO

Tra le novità del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto “Coesione” vi sono nuove misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione.
Di seguito verrà trattato il Bonus donne, art. 23.

Si tratta di un esonero contributivo che può essere fruito dai datori di lavoro privati (quindi imprenditori e non imprenditori) che nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumano a tempo indeterminato lavoratrici donne, di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da:

  • almeno 24 mesi
  • almeno 6 mesi se sono residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, e nelle aree, individuate annualmente (per il 2024, cfr. Aggiornamento AP n. 373/2023), di cui all’art. 2, punto 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014 ovvero con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna (cfr. Aggiornamento AP n. 316/2023).

È inoltre, necessario che vi sia un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato ciascun mese ed il numero dei dipendenti mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i lavoratori aventi un orario di lavoro ridotto, ovvero assunti con contratto a tempo parziale, il calcolo deve essere ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e di quello che costituiscono il normale orario lavorativo, il c.d. tempo pieno.

La misura prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite mensile di €650,00, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per ciascuna lavoratrice e per un periodo massimo di 24 mesi.

Questo beneficio contributivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile con le maggiorazioni dei costi ammessi in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.